SUPERBONUS
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio eleva al 110% la detrazione per le spese sostenute per specifici interventi di riqualificazione energetica dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (fino al 31 dicembre 2022 per interventi eseguiti da Istituti Autonomi Case Popolari); per la parte di spesa sostenuta nel 2022 la detrazione viene ripartita in quattro quote annuali di pari importo e non più in cinque.
È possibile inoltre godere di ulteriori proroghe delle scadenze della detrazione superbonus:
- Per gli interventi realizzati dai condomini che alla data del 30 giugno 2022 abbiano eseguito lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2022
- Per gli interventi realizzati dagli IACP che al 31 dicembre 2022 abbiano realizzato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la scadenza è fissata al 30 giugno 2023.
CHI
Può essere applicato ad interventi effettuati da:
- Condomìni
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento)
- Istituti autonomi case popolari
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- Associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi)
I soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
TIPOLOGIE DI IMMOBILI
- Parti comuni di un edificio
- Singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa
- Edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno, dall’esterno (“villette a schiera”).
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
INTERVENTI TRAINANTI
- Isolamento termico (c.d. cappotto) delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. Gli interventi devono riguardare edifici unifamiliari o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno in classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. L’agevolazione riguarda interventi su edifici unifamiliari, su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno oppure su parti comuni degli edifici
- Interventi antisismici, la detrazione già prevista dal “Sismabonus” è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022
INTERVENTI AGGIUNTIVI
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus (detrazione al 110%) anche gli interventi previsti dalla direttiva “Ecobonus” purché siano effettuati unitamente ad almeno uno dei tre interventi sopra descritti.
REQUISITI
- Assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, oppure il conseguimento della classe energetica più alta possibile, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato
- Asseverazione da parte di tecnici abilitati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (copia dell’asseverazione viene trasmessa per via telematica all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori)
- Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
LIMITI DI SPESA
Isolamento termico, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese:
- fino a 50.000 euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
- fino a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici da 2 a 8 unità
- fino a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici con più di 8 unità immobiliari.
Sostituzione degli impianti esistenti di climatizzazione invernale (interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici), la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese:
- fino a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici fino a 8 unità immobiliari
- fino a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Sostituzione degli impianti esistenti di climatizzazione invernale (interventi eseguiti su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari), la detrazione è calcolata su un ammontare di spese fino a 30.000 euro.
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
VANTAGGI
La detrazione del 110% è ripartita in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per la forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (c.d. sconto in fattura) o per la cessione del credito in favore di terzi soggetti, comprese istituti di credito ed intermediari finanziari, (i soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione).