ECOBONUS
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’ Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. L’importo da portare in detrazione dalle imposte varia in base alle caratteristiche dell’intervento e le spese ammesse in detrazione: comprendo sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.322 del 30.12.2020 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n.178) che proroga per tutto il 2021 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
GLI INTERVENTI
In generale, le detrazioni sono riconosciute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- l’installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione spetta, inoltre, per
- l’acquisto e la posa in opera di schermature solari
- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative
- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
Rimane l’obbligatorietà di installazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica come previsto dal Decreto 19/02/2007 (art.9 lettera b) in attuazione della Legge 296/2006.
INTERVENTI CONDOMINIALI
Gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70% o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari:
- all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
- all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
LIMITI DI SPESA
- Pannelli solari per la produzione di acqua calda: 60.000 euro.
- Caldaie a condensazione: 30.000 euro
- Pompe di calore ad alta efficienza: 30.000 euro
I VANTAGGI
Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato.
Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%.
In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A, dal 1° gennaio 2018 non si può più richiedere l’ecobonus.
I soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di riqualificazione energetica possono optare, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
DOCUMENTAZIONE
Da inviare all’ENEA
Entro 90 giorni dal termine dei lavori (intendendo per termine dei lavori la data di rilascio della Dichiarazione di Conformità) è necessario trasmettere all’ENEA la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Da conservare
Per impianti di potenza utile nominale non superiore a 100 kW:
- Scheda informativa relativa agli interventi realizzati
- Ricevuta di invio tramite internet (con codice CPID) o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa
- Asseverazione del costruttore della caldaia che attesti il rispetto dei requisiti di rendimento
- Asseverazione del produttore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei requisiti, documento consegnato dalla ditta installatrice
- Le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
- Copia del bonifico di pagamento delle fatture che riporta la seguente causale: “Sostituzione della caldaia con caldaia a condensazione. Intervento previsto dall’art.1 comma 347 Legge n° 296/06, Legge Finanziaria 2007 e 2008. Fattura n° XXXX del giorno-mese-anno. Codice fiscale del beneficiario della detrazione. Il numero di Partita IVA/Codice Fiscale del soggetto a cui si è effettuato il bonifico (ditta installatrice).”
Se il richiedente è una persona fisica il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
- Dichiarazione di Conformità rilasciata dalla ditta installatrice, completa di note e allegati obbligatori per poter essere ritenuta valida come Relazione tecnica semplificata